Piano Famiglie - Sospensione rate dei mutui
![]() |
|
Il Credito Valdinievole ha aderito all'accordo tra Associazione Bancaria Italiana (ABI) e associazioni dei Consumatori per la sospensione (per 12 mesi) delle rate dei mutui a favore delle famiglie in difficoltà. Per poter beneficiare delle misure previste dall'accordo i mutui devono avere tutti i seguenti requisiti: • siano garantiti da ipoteca su immobile residenziale;
• siano destinati all'acquisto, costruzione o ristrutturazione di abitazione principale;
• siano stati erogati a persone fisiche, con un reddito imponibile non superiore ai 40 mila euro annui per ciascun mutuatario;
• siano stati erogati per un importo non superiore a 150 mila euro. Ad eccezione dei mutui:
- con ritardo nei pagamenti superiore a 180 giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario;
- per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto; - per i quali sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva nei confronti dell'immobile ipotecato; - con ritardo nei pagamenti inferiore ai 180 giorni, ma verificatosi antecedentemente al prodursi di uno degli eventi sotto indicati;
- con durata contrattuale originaria inferiore ai 5 anni; - che fruiscono di agevolazioni pubbliche (cioè di contributi in conto capitale/interessi e provvista agevolata); - a tasso variabile, rata fissa e durata variabile; - per i quali sia stata stipulata un'assicurazione a copertura del rischio che si verifichino gli eventi indicati sotto indicati, purché tale assicurazione copra almeno gli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso; - che hanno già usufruito di meccanismi di sospensione offerti dalla Banca o previsti da misure pubbliche. I mutui sopra elencati potranno godere della sospensione qualora tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010 si sia verificato o si verifichi uno dei seguenti eventi: • Cessazione del rapporto di lavoro subordinato di almeno uno dei cointestatari del mutuo, ad eccezione delle ipotesi di:
- risoluzione per limiti di età, con diritto alla pensione di
vecchiaia/anzianità;
- risoluzione consensuale; - licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo; - dimissioni del lavoratore non per giusta causa. • Cessazione dei rapporti di agenzia, rappresentanza commerciale e altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato, ad eccezione delle ipotesi di:
- risoluzione consensuale;
- recesso datoriale per giusta causa; - recesso del lavoratore non per giusta causa.
• Morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza.
• Sospensione del lavoro o riduzione dell’orario di lavoro, per un periodo di almeno 30 giorni, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito. |
|
I Soci del Credito Valdinievole potranno inoltre ususfruire di condizioni particolarmente vantaggiose:
• Potranno richiedere la sospensione anche qualora il mutuo sia stato erogato fino ad un massimo di € 250.000 (invece di € 150.000)
• Il periodo di sospensione concesso arriva fino a un massimo di 18 mesi (invece di 12 mesi).
|
|
Il mutuatario che possiede i requisiti sopra elencati può richiedere l'avvio della sospensione in un arco temporale che va dal 1° febbraio 2010 al 31 gennaio 2011, compilando l'apposito modulo sottoscritto da tutti i cointestatari del mutuo. |
|
Tutte le specifiche inerenti modalità tecniche e operative sono reperibili presso ciascuna delle filiali del Credito Valdinievole. |
Pagina precedente: Servizi e agevolazioni
Pagina successiva : Area Soci




Stampa questa pagina